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Quadro sintetico delle attivita’ consentite in base al DPCM dell'11.03.2020

Le attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO sono sospese, ad eccezione delle attività rientranti nell’elenco di seguito riportato:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
LE MERCI possono circolare liberamente. Il trasporto delle merci è un’esigenza lavorativa, dunque il personale che conduce il mezzo di trasporto può entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. È necessario adottare tutte le misure di sicurezza prescritte;
I LAVORATORI provenienti da altri Comuni potranno circolare esclusivamente per motivi lavorativi. Dovranno munirsi di attestazione del datore di lavoro e/o di autodichiarazione attestante le specifiche esigenze lavorative;
LE FARMACIE E LE PARAFARMACIE sono aperte regolarmente, a condizione che vengano rispettate le dovute precauzioni;
I PUBBLICI ESERCIZI (QUALI RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, GATRONOMIE) sono sospesi. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
Le attività inerenti i SERVIZI ALLA PERSONA (tra cui barbieri, parrucchieri, estetisti e tatuatori) sono sospese ad eccezione delle seguenti attività: Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse;
Sono consentiti i MERCATI del settore alimentare: mercatini agricoli, vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, mercati settimanali e rionali SOLO PER LA PARTE DEL SETTORE ALIMENTARE nel rispetto del controllo dell’accesso, distanza interpersonale di un metro, uso di guanti e mascherine;
Il COMMERCIO ITINERANTE del settore alimentare (mezzo mobile) è consentito nei luoghi di cui al regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione di C.U. n. 31 del 29/11/2016, così modificato con deliberazione di C.U. n. 32 del 27/7/2017), osservando le misure di sicurezza: distanza interpersonale di un metro, uso di guanti e mascherine.
Per tutto quanto non descritto all’interno del presente quadro sintetico, si rimanda al DPCM e alle circolari dei Ministeri.
Per ogni attività consentita è comunque fatto obbligo di adottare le seguenti misure:

  • Distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Divieto di assembramenti;
  • Utilizzo di guanti e di igienizzante per le mani e per le attrezzature utilizzate.
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