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Ordinanza Regionale n.10 del 19.03.2020 - Ulteriori limitazioni alla mobilità delle persone

Ordinanza Regionale n. 10 stabilisce ulteriori provvedimenti restrittivi.

Il Presidente della Regione Marche ha firmato in data 19.03.2020 l’ordinanza n. 10 con la quale, stabilisce ulteriori provvedimenti restrittivi, considerata la situazione di emergenza sanitaria.
Al fine di evitare assembramenti di persone sono chiusi al pubblico, e ne è, pertanto, vietato l’accesso: spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici.
L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o acquisti di generi alimentari).
Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente.
Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

  • è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
  • è consentita, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle ore 18.00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada), esclusivamente per il relativo accesso e la relativa fruizione da parte degli autotrasportatori di merci;
  • non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.


L’orario di apertura degli esercizi commerciali di vicinato è consentito dalle ore 8 alle ore 20, in riferimento a quanto indicato dall’articolo 1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020.
L’ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 21 marzo 2020 e sino alle ore 24:00 del 3 aprile 2020 e comunque cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali che dispongano in tal senso.

Si allega ordinanza regionale.

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