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Nuovo DPCM dell' 08.03.2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo Decreto per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, con il quale sono state imposte limitazioni alla mobilità delle persone nella Regione Lombardia e in talune province, fra le quali Pesaro e Urbino e Rimini, oltre a prevedere divieti e limitazioni per eventi ed attività.

Qui di seguito alcuni punti che si differenziano sostanzialmente rispetto ai precedenti decreti e che sono in vigore da DOMENICA 8 MARZO FINO AL 3 APRILE:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
  • sono consentite le attività di ristorazione e dei bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Si allega il Decreto che elenca tutte le misure di contenimento ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.
Si raccomanda l'adozione delle seguenti misure igieniche (allegato 1 al DPCM):

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale  si almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
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